Tra il 16 e il 17 novembre 2025, una serie di precipitazioni straordinarie ha colpito il Friuli-Venezia Giulia con violenza senza precedenti, portando in alcune zone oltre 250 millimetri di pioggia in meno di 12 ore. Le aree più colpite sono quelle ricomprese nel territorio tra Palmanova, Manzano, Cormons, Dolegna del Collio e Romans d’Isonzo, dove i corsi d’acqua minori – già saturi dopo settimane di piogge – hanno esondato allagando strade, scantinati, abitazioni e attività economiche.
La situazione più grave si è registrata a Brazzano di Cormons, dove una colata di fango ha travolto alcune case causando due vittime. Molte famiglie sono rimaste isolate o hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni in poche ore. In tutta l’area colpita si sono contati centinaia di sfollati, infrastrutture danneggiate e servizi sospesi.
Subito dopo l’evento, la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza regionale (art. 9, comma 2, Legge Regionale Friuli-Venezia-Giulia 64/1986) e, parallelamente, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha attivato il meccanismo di mobilitazione straordinaria (art. 23 del D.lgs. 1/2018 – c.d. codice della protezione civile). Gli interventi immediati hanno riguardato il soccorso, l’evacuazione, la messa in sicurezza del territorio e l’allestimento di strutture temporanee per l’accoglienza.
PERCHE’ E’ STATA DICHIARATA LA MOBILITAZIONE NAZIONALE E NON LO STATO D’EMERGENZA NAZIONALE?
La modalità di intervento previsto induce a porsi alcune domande, tra le quali perché a fronte di una situazione gravissima, il Governo abbia deciso di dichiarare soltanto la “mobilitazione nazionale del Servizio di Protezione Civile” e non lo stato di emergenza nazionale?

Le due misure, anche se possono sembrare simili, sono in realtà molto diverse. Capire questa differenza è fondamentale per comprendere quali aiuti arriveranno, con quali tempi e quali limiti.
La mobilitazione nazionale
(Quella dichiarata dal Governo per il Friuli-Venezia Giulia il 17 novembre 2025)
La mobilitazione del Servizio nazionale di protezione civile è uno strumento che viene usato quando l’evento è già in corso, è grave e richiede immediati rinforzi a livello nazionale (non potendo essere gestiti solo a livello regionale) ma non è stato ancora qualificato come “emergenza nazionale”.
A livello pratico può riassumersi con il fatto che arrivano più squadre, più mezzi, più volontari, più supporto operativo dalle altre regioni e dalle strutture nazionali, lo Stato coordina gli interventi di soccorso insieme alla Regione coinvolta e viene garantita una prima copertura economica delle spese sostenute dagli operatori coinvolti (non parliamo di aiuti alla popolazione colpita).
Tuttavia, la mobilitazione non permette allo Stato di stanziare fondi straordinari per i danni, fare interventi urgenti in deroga alle norme di legge, avviare opere di ripristino o ricostruzione e adottare misure economiche speciali per famiglie e imprese.
È, in poche parole, un rafforzamento dei soccorsi, non un vero e proprio intervento straordinario.
Lo stato di emergenza nazionale
Lo stato di emergenza nazionale è lo strumento che il Governo usa quando l’evento ha colpito un’area in modo molto grave, esteso e persistente, i danni superano chiaramente la capacità di risposta delle Regioni (o della Regione colpita) e risultano necessari poteri speciali a livello nazionale e finanziamenti straordinari.
Quando viene dichiarato, il Governo può, e solo in questo caso può, stanziare immediatamente fondi per soccorso, assistenza e primi interventi urgenti, emanare ordinanze straordinarie, che permettono di agire più velocemente (per esempio per fare lavori senza lunghe procedure, o per affidare incarichi urgenti), finanziare interventi di ripristino, messa in sicurezza e riduzione del rischio (c.d. interventi straordinari, spesso necessari anche per tutta la messa in sicurezza del territorio colpito e per la progettazione di interventi ad ampio spettro tali da mitigare il rischio per il futuro), sostenere famiglie, imprese, comuni e territori colpiti attraverso misure specifiche e, infine, nominare un Commissario straordinario per coordinare gli interventi.
Lo stato di emergenza è, quindi, la condizione necessaria affinché lo Stato possa attivare risorse e poteri straordinari per riparare i danni e accompagnare la ripresa.
Perché questa differenza è importante per chi ha subito l’alluvione?
Perché la mobilitazione aiuta nella fase di emergenza immediata, attestandosi come strumento utile per supportare la Protezione Civile regionale per attività quali, a titolo esemplificativo, evacuazioni, soccorso alle persone, gestione degli sfollati, interventi di urgenza sul territorio.
Tuttavia, non consente allo Stato, sempre a titolo esemplificativo, di rimborsare direttamente i danni alle abitazioni, sostenere imprese e lavoratori colpiti, ripristinare infrastrutture o servizi o finanziare opere urgenti di sicurezza idraulica.
Questi interventi diventano possibili solo con la dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale.
La criticità della scelta del Governo
La scelta di dichiarare soltanto la mobilitazione nazionale e non lo stato di emergenza nazionale, solleva alcune riflessioni oltre che evidenti conseguente critiche, soprattutto se in riferimento a un evento alluvionale che ha colpito un territorio già precedentemente oggetto di una importante alluvione nel 1998 (con tutte le verifiche che si effettueranno in tema di eventuali responsabilità e interventi che si potevano fare o che sono stati fatti in questo lasso di tempo).
- Arrivo limitato delle risorse economiche per i danni
Senza emergenza nazionale sarà molto più complesso stanziare fondi straordinari statali (risorse certamente più rilevanti di quelle regionali), non possono essere avviate procedure accelerate in assenza del potere di ordinanza del Capo di Protezione Civile, la ricostruzione potrebbe procedere a rilento, anche in virtù del fatto che non verrà riprodotto il modello di gestione dell’emergenza già predisposto e utilizzato in tutte le recenti passate alluvioni (Marche – 2022, Toscana – 2023, Emilia Romagna – 2024).
- Rende più lenta una eventuale messa in sicurezza del territorio
Senza gli strumenti straordinari delle ordinanze di protezione civile i lavori urgenti rischiano di dover seguire le procedure ordinarie (e non quelle straordinarie e maggiormente speditive proprie dei modelli già attuati nel passato recente delle emergenze alluvionali in Italia) e i Comuni, come la Regione laddove si ritenga competente, hanno poca capacità finanziaria per intervenire in via ordinaria, rimanendo, in tal modo, il rischio residuo elevato.
Appare evidente come la sola mobilitazione, pur utile nei primi giorni e nella gestione dei costi dei solo interventi di soccorso, non dia invece prospettive certe per quanto riguarda il futuro sostegno economico-sociale alla popolazione colpita e alla messa in sicurezza del territorio. Gli eventi che hanno colpito il territorio friulano sono eventi che oramai si verificano con una ripetitività aumentata rispetto al passato. Tale circostanza dovrebbe essere alla base delle odierne gestioni emergenziali, pensando immediatamente a come intervenire per mitigare futuri rischi in tal senso.
DECRETO DELL’ ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29 NOVEMBRE 2025
Oltre a ciò, già nei giorni successivi è emersa la necessità di dare una risposta economica alle famiglie, per permettere il rientro nelle abitazioni, la sostituzione dei beni essenziali e il ripristino della mobilità.
Con il decreto n. 1270/PC/2025 del 29 novembre 2025, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha introdotto le prime misure di aiuto ai privati. Si tratta di interventi immediati, finanziati con risorse regionali, in attesa di eventuali fondi statali che potrebbero arrivare con il riconoscimento di un’emergenza nazionale.
Il Decreto dell’Assessore Delegato alla Protezione Civile è un provvedimento avente natura amministrativa e può essere impugnato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione presso il TAR della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il decreto prevede tre strumenti principali, che tenterò di analizzare di seguito in modo il più chiaro e completo possibile, provando, nel contempo, a mettere in luce le criticità rilevabili al momento in cui scrivo.
STRUMENTO 1 – CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS)
A chi è rivolto.

Il CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione) è un beneficio economico rientrante tra i diritti soggettivi destinato alle famiglie che abitavano in una casa adibita ad abitazione principale, danneggiata o dichiarata temporaneamente inagibile, le quali hanno dovuto abbandonare l’immobile a causa dell’alluvione (provvedimento di sgombero o allontanamento temporaneo, ecc.), che non possono rientrare subito nella propria abitazione e che non ricevono un alloggio gratuito da parte del Comune o di altri enti pubblici.
Quanto spetta.
L’importo è mensile e varia in base al numero di persone nel nucleo familiare:
– 400 € → 1 persona
– 500 € → 2 persone
– 700 € → 3 persone
– 800 € → 4 persone
– 900 € → 5 o più persone
A questi importi si aggiungono 200 euro al mese per ogni persona:
– con più di 65 anni,
– con disabilità ≥ 67%,
– con handicap certificato.
Il contributo può essere riconosciuto per massimo 6 mesi (il tempo limite fissato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia della emergenza), o comunque fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero (ad oggi molte iniziali ordinanze di sgombero sono state annullate, mentre parte della popolazione sfollata viene ospitata da strutture alberghiere le cui spese sono sostenute dalle Istituzioni Pubbliche).
Come si richiede.
Si presenta domanda al proprio Comune, usando il Modello A che verrà consegnato direttamente dagli uffici preposti o reperibile su internet. Una volta consegnato, sarà il Comune a verificare la residenza, la composizione del nucleo e il provvedimento di sgombero.
Infine, sarà la Regione a erogare il contributo mensilmente.
Verranno svolti controlli mensili da parte del Comune sul mantenimento delle condizioni necessarie per poter beneficiare del contributo. Eventuali dichiarazioni false potrebbero comportare l’apertura di accertamenti anche penali nei confronti dei richiedenti.
STRUMENTO 2 – CONTRIBUTI ANTICIPATI PER I PRIMI RIPRISTINI DEGLI IMMOBILI
A cosa serve.
Al fine di permettere alle famiglie di eseguire lavori urgenti per rendere l’abitazione minimamente vivibile, sostituire mobili ed elettrodomestici essenziali (cucina, letti, tavolo, divano, ecc.) o ripristinare impianti tecnici indispensabili (caldaie, quadri elettrici, ecc.), viene predisposto dalla Regione un primo contributo, avente natura di anticipo sul totale dei danni (anche se non viene attualmente disciplinata alcuna modalità per le somme totali).
Chi può richiedere il contributo.
Possono presentare domanda i proprietari residenti che hanno avuto la loro casa danneggiata, usufruttuari, inquilini o comodatari residenti, per quanto riguarda il proprio mobilio, amministratori di condominio per danni alle parti comuni.
Quanto spetta.
Gli importi sono fissi e dipendono da quanti “elementi essenziali” risultano danneggiati.
Per elementi essenziali devono intendersi i seguenti elementi:
- a) locale cucina;
- b) locale sala/soggiorno;
- c) locale camera/e da letto;
- d) locale bagno;
- e) locali con presenza di impianti tecnologici indispensabili, quali caldaia o quadri elettrici ecc;
Gli importi previsti sono invece i seguenti:
- 15.000 € → tutti gli elementi essenziali
- 10.000 € → da 2 a 4 elementi
- 5.000 € → un solo elemento
- 20.000 € → impianti tecnologici condominiali
Procedura.
La procedura prevista per l’ottenimento di tale beneficio (anche esso rientrante nell’alveo dei diritti soggettivi, quindi soggetti al mero controllo sulla presenza dei criteri di legge per essere immediatamente riconosciuto) si avvia con la domanda da presentare al Comune (con compilazione del Modello B ottenibile presso gli uffici comunali o online). A seguito di una prima verifica dei soli requisiti formali da parte dell’ente locale, il Comune dovrà procedere entro 30 giorni alla trasmissione degli atti alla Regione. Una volta ricevuta la domanda, la Regione dovrà predisporre un sopralluogo della Protezione Civile per verificare i danni. Tale sopralluogo, al momento, non è soggetto ad alcun termine. Una volta redatto un verbale positivo, si procederà alla erogazione anticipata del contributo. Il beneficiario dovrà procedere a una rendicontazione con tutte le fatture e ricevute dei lavori e degli acquisti effettuati (che non potranno essere fatti a mezzo contanti) entro il 16 maggio 2026.
CRITICITÀ E NECESSITÀ DI CHIARIMENTI – RIPRISTINO IMMOBILI
Se la procedura appare a prima vista abbastanza lineare, vi sono alcune criticità evidenti che saltano subito all’occhio. In primis la mancanza di termini certi per quanto riguarda la conclusione delle perizie della Protezione Civile.
Le famiglie, infatti, rischiano di trovarsi in questa situazione: devono rientrare in case danneggiate per necessità ma il sopralluogo della Protezione Civile potrebbe avvenire settimane dopo (se non mesi, non essendo previsto alcun termine entro il quale tali sopralluoghi debbano eseguirsi, ma solo il termine di 30 giorni per la trasmissione della domanda dal Comune alla Regione). Molte case sono state dichiarate “agibili” anche con la presenza di rilevanti danni alle murature e alle pertinenze (evidentemente non strutturali, ma comunque tali da poter rendere assente il criterio di abitabilità). Nonostante il formale possibile rientro nelle abitazioni, tale rientro potrebbe alterare la situazione dei danni o complicarne la successiva valutazione da parte dei periti incaricati dalla Protezione Civile. Inoltre, dal dato letterale delle norme, il richiedente tale beneficio non potrebbe in alcun modo intervenire sui danni subiti (anticipando, ad esempio, le spese e i lavori) prima di avere il fatidico verbale positivo.
Per tali motivi appare necessario che la Regione Friuli-Venezia-Giulia chiarisca alcuni punti centrali (anche in caso agendo in autotutela e integrando la normativa in essere:
1 – quanto tempo deve passare al massimo prima del sopralluogo della Protezione Civile? Il rientro ed eventuali lavori anticipati, compromettono il diritto al contributo?
2 – Se ammesso l’intervento manutentivo anticipato del cittadino, che tipo di sopralluogo effettuerà la Protezione Civile e con quali modalità potrà accertare i danni dopo che gli stessi sono stati riparati autonomamente?
3 – Come vengono tutelate le famiglie che non possono attendere il sopralluogo (ricordiamo che molte case sono state dichiarate agibili, quindi le famiglie non possono neanche accedere al CAS)?
Infine, la norma afferma che i contributi si sommano ad assicurazioni e “detrazioni fiscali” solo qualora queste non arrivino al massimo beneficio liquidabile.
Se sulle assicurazioni private il ragionamento (condivisibile o meno) appare chiaro, totalmente fumosa è la norma sulle detrazioni fiscali.
Le detrazioni fiscali non sono indennizzi, ma benefici aventi diversa natura (quella eventualmente di stimolare determinate operazioni economiche o investimenti con l’aiuto statale) di cui il cittadino usufruisce non avendo alcuna possibilità di gestire o prevedere eventi futuri. Le stesse detrazioni fiscali vengono disciplinate al momento in cui io scelgo di usufruirne, non possono essere modificate successivamente.
Anche in questo caso servono chiarimenti:
1 – Chi usufruisce di una detrazione fiscale avrà comunque diritto al contributo regionale?
2 – Se la casa danneggiata era stata costruita con il 110 % o con le detrazioni al 50 % e il valore delle detrazioni è superiore al beneficio liquidabile a titolo di ristoro, rischio di non aver diritto al ristoro?
3 – Qual è la ratio alla base di questa norma?
STRUMENTO 3 – CONTRIBUTI PER I DANNI ALLE AUTOVETTURE
A chi è rivolto.
Il contributo può essere richiesto solo da chi è proprietario o comproprietario dell’auto danneggiata, era residente in un immobile danneggiato o distrutto e vive in uno dei Comuni colpiti e delimitati dalla Regione.
La sua funzione è quella di compensare la perdita di un’autovettura durante l’alluvione (il danno deve essere quindi direttamente connesso con l’evento naturale).
Cosa copre.
Il beneficio copre i costi per l’acquisto di una nuova auto o di una usata, eventuali riparazioni ove possibili, il noleggio di un’auto per massimo 3 mesi (fino a 25 €/giorno).
L’importo massimo liquidabile è di 10.000 euro.
Come funziona la procedura.
La procedura appare identica a quella per la valutazione e il riconoscimento del beneficio per i danni agli immobili:
- Domanda (Modello C) da presentarsi al Comune
- Istruttoria comunale
- Trasmissione alla Regione entro 30 giorni
- Sopralluogo della Protezione Civile sull’autovettura
- Verbale positivo
- Erogazione anticipata
- Rendicontazione finale entro il 16 maggio 2026
CRITICITÀ E NECESSITÀ DI CHIARIMENTO – DANNI ALLE AUTOVETTURE
Anche per tale disciplina vi sono degli elementi non chiari e apparentemente illogici sui quali appare necessario o quantomeno è auspicabile un intervento chiarificatore della Regione. Quella più apparente (e direi decisamente rilevante) riguarda l’illogica connessione tra autovettura danneggiata e danni alla casa.

Il decreto richiede che, oltre all’autovettura, anche la casa del richiedente sia danneggiata.Ma questo criterio non sembra avere alcuna relazione logica col danno all’auto.
L’auto, infatti, potrebbe essere stata travolta dall’acqua altrove, potrebbe essere stata danneggiata mentre il proprietario era al lavoro, da un’altra parte della città, in un garage comune o in un parcheggio pubblico.
Se un lavoratore autonomo perde un mezzo essenziale (es. un furgone, un tir, un mezzo da 40.000–60.000 euro) il decreto prevede un massimo di 10.000 euro e non chiarisce se sono previsti strumenti successivi per coprire il resto del danno.
Conseguentemente, chi ha perso l’auto ma non la casa potrebbe restare privo di qualsiasi aiuto, pur avendo subito un danno grave e documentato.
Appare anche illogico se consideriamo la natura del bene giuridico che si intende tutelare, da una parte il diritto all’abitare, dall’altra il diritto alla libera circolazione.
Inoltre, non viene chiarito se questo contributo sia un vero aiuto autonomo, oppure una anticipazione su eventuali future integrazioni. Per gli altri strumenti è letteralmente previsto dalla norma che trattasi di anticipazioni, ma nel caso delle autovetture no.
E tale mancanza diventa rilevante se pensiamo alla perdita, ad esempio, di automezzi necessari al proprio lavoro.
Infine, ancora in tema di procedura, si pongono le stesse domande valide per i danni all’immobile.
Il cittadino richiedente, il quale ha perso l’auto, deve andare a lavoro, accompagnare figli, fare la spesa, in attesa della perizia (anche in questo caso senza alcun termine previsto), cosa puo’ fare? Deve lasciare la macchina danneggiata ferma senza toccarla?
La procedura, per come è stata disciplinata, rischia di lasciare le famiglie ferme per settimane (o mesi) con gravi ripercussioni lavorative, economiche e sociali.
CONCLUSIONI
Le misure introdotte dalla Regione rappresentano un primo passo per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione. Tuttavia, emergono criticità significative. La Regione dovrà cavarsela da sola. La mancata dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale condurrà verso una gestione dell’emergenza territoriale, con tutti i limiti sopra esposti anche in tema di messa in sicurezza straordinaria del territorio.
La stessa Regione Friuli-Venezia-Giulia, discostandosi dal modello nazionale di gestione delle alluvioni della Protezione Civile, sta introducendo una disciplina normativa frammentata e, soprattutto, non chiara (quando addirittura apparentemente illogica). Sarà compito dei cittadini (e dei Comuni, che rappresenteranno il fronte vero e proprio di contatto tra la Pubblica Amministrazione e la cittadinanza) agire in modo da avere i necessari chiarimenti ed eventuali modifiche normative dall’Ente preposto (che, ricordiamo, è attualmente la sola Regione).
L’alluvione, come sempre, ha mostrato quanto le comunità friulana sia in grado di autorganizzarsi nel momento del bisogno. Ora è fondamentale che anche le Istituzioni garantiscano risposte chiare, tempestive e adeguate ai bisogni reali delle persone colpite.
Alterego – Fabbrica dei Diritti è un’associazione senza scopo di lucro composta da giuriste/i, avvocate/i, nata nel 2016 a seguito del Terremoto del Centro Italia, che ha tra gli obiettivi quello di informare e formare i cittadini sui propri diritti in situazioni emergenziali, quando l’emergenza modifica le regole ordinarie della vita. È dal 2016 che, nelle emergenze che abbiamo affrontato, abbiamo trovato come principale alleato nei nostri interventi le Brigate di Solidarietà Attiva – BSA, con le quali tutt’oggi continuiamo costantemente a collaborare.
Per questo motivo, se hai qualsiasi domanda o dubbio, puoi scriverci sulla mail legale@alterego.studio, contattarci sui social o raggiungerci sulla pagina dedicata all’associazione del nostro sito. Questi articoli, sebbene abbia provato a rendere le informazioni qui riassunte il più complete possibile, hanno lo scopo principale di far sollevare a chi li legge dubbi e perplessità da comunicarci, magari ponendoci domande alle quali neanche noi abbiamo pensato. La disciplina normativa che investe queste emergenze è complessa e le fonti sono molte, difficilmente riassumibili in un singolo articolo, più semplici da elaborare e studiare in caso di pareri maggiormente circostanziati.