Quando sono in ferie non devo preoccuparmi di ricevere una retribuzione inferiore. La Corte di Giustizia Europea garantisce il diritto alla ordinaria retribuzione media.

Il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango costituzionale, l’art. 36 Cost. stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

L’art. 2109 cod. civ. ribadisce il diritto del lavoratore “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Il diritto alle ferie è inserito dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali.

La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157, sancisce all’art. 7, comma 1, che “Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l’interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun Paese”.

La normativa eurounitaria, prevede il diritto a ferie annuali retribuite con l’art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall’art. 6 TUE.

Una disciplina più dettagliata è stata, poi, individuata dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato “ferie annuali”, che dispone: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con plurime pronunce e da ultimo con una sentenza del 13/01/2022, ponendo fine a qualsiasi eccezione datoriale, ha stabilito che:

– la giornata di ferie deve essere considerata prestazione ordinaria lavorativa effettiva e, pertanto, anche durante la giornata di ferie, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria effettivamente percepita nelle giornate lavorate, quindi, con tutte le indennità ordinariamente percepite per le mansioni svolte, commisurate alla professionalità acquisita, esclusi quindi i rimborsi spese e i compensi di carattere eccezionale e occasionale.

Il principio garantisce l’effettivo e pieno godimento delle ferie senza la preoccupazione di guadagnare di meno durante il recupero delle energie psicofisiche.

Con tale decisone la CGUE ha quindi espressamente affermato che le giornate di ferie annuali devono essere considerate come prestazione lavorativa effettiva ordinaria e conseguentemente devono essere retribuite con la retribuzione ordinaria.

Se la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese lavorati, la norma della contrattazione collettiva potrebbe aver escluso dal compenso del giorno di ferie l’incidenza di alcune indennità che costituiscono la parte variabile della retribuzione spesso in misura significativa, in tal caso la norma del contratto, posta in violazione dei principi sopra illustrati, deve essere annullata e/o disapplicata.

Per quanto sopra abbiamo tutelato i nostri assistiti in ogni grado di giudizio, vincendo la resistenza di datori di lavoro dei più diversi settori.

Ormai la giurisprudenza di merito e di legittimità  ha ritenuto fondate le domande azionate dai lavoratori.

Si consiglia quindi di verificare, se ancora non lo avete fatto, la retribuzione percepita nei giorni di ferie e se si ha il dubbio che sia inferiore o che nei periodi di ferie si sia ricevuta una retribuzione inferiore ai mesi interamente lavorati,  potrete chiedere assistenza anche al nostro studio, per valutare l’opportunità di richiedere e ottenere le differenze retributive maturate negli anni e dovute dal vostro datore di lavoro.

La valutazione legale sarà necessaria per verificare le norme contrattuali applicate e i periodi su cui calcolare le eventuali differenze maturate per le indennità non riconosciute.

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