La legge italiana riconosce una tutela particolare ai lavoratori con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Anche quando il dipendente svolge mansioni considerate “a rischio” per la sicurezza di terzi, la positività ai test non comporta automaticamente il licenziamento.
Gli articoli 124 e 125 del DPR 309/1990 prevedono infatti che il lavoratore tossicodipendente possa conservare il posto di lavoro se decide di intraprendere un programma terapeutico e riabilitativo.
La giurisprudenza ha chiarito che il licenziamento può essere illegittimo se il lavoratore, tra l’accertamento della positività e la contestazione disciplinare, manifesta formalmente la volontà di avviare un percorso di cura.
In questi casi prevale il diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione, rispetto all’interesse del datore di lavoro alla immediata prestazione lavorativa.
Per consentire la cura, la legge prevede la possibilità di un periodo di aspettativa non retribuita durante il quale il lavoratore segue il programma terapeutico, mantenendo il proprio posto.
La finalità della normativa è favorire il recupero della persona e il reinserimento nel lavoro, evitando che la dipendenza comporti automaticamente la perdita dell’occupazione.
Un’autista dipendente di una società di trasporto pubblico era stato sospeso e successivamente licenziato per positività a test antidroga e per non aver comunicato la sua tossicodipendenza e la cura al SERT. Dopo il licenziamento, il Tribunale aveva respinto le sue domande, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, dichiarando illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione, ritenendo che il lavoratore avesse manifestato la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione. La società impugnava la sentenza in Cassazione.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso della società di Trasporti, confermando l’illegittimità del licenziamento e la necessità di reintegrare il lavoratore. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’Appello secondo cui la volontà di intraprendere un percorso terapeutico di disintossicazione impedisce il licenziamento, in conformità con l’art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 e la giurisprudenza consolidata.
La Redazione
